Ultima modifica: 29 Dicembre 2022

Diritto di accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  • accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
  • accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 (Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

Soggetti  richiedenti:  chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013 e che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Requisiti: non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni.

Termini di presentazione: la richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.

Documentazione: la richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata

  • tramite posta elettronica all’indirizzo:luic81300a@istruzione.it ,
  • tramite posta elettronica certificata, se il mittente ne è in possesso, all’ indirizzo : luic81300a@pec.istruzione.it,
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: I.C. “G.Pascoli” Via Roma 31, 55051 Barga (Lucca),
  • direttamente presso gli uffici di segreteria.

MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

Descrizione del procedimento:
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni, oggetto della richiesta, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’ accesso civico.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’ Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 Responsabile della Trasparenza : prof.ssa Patrizia Farsetti.

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 (FOIA Freedom of Information Act)N (Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata al Responsabile della trasparenza secondo gli stessi tramiti indicati al punto precedente.

MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

REGISTRO ACCESSI – 2022

Normativa di riferimento :

Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante  gli obblighi di pubblicità, trasparenzae  diffusione di informazioni da parte delle P.A..

Linee guida Anac sull’ accesso civico

Linee guida Regione Toscana su accesso civico

Piano triennale trasparenza e integrità IC Pascoli